
Vediamo con l’aiuto di questa guida come riscattare, ai fini pensionistici, gli anni di lavoro all’estero.
Un lavoratore italiano, in base all’art. 51 della legge 153 del 1969, può riscattare a proprie spese i periodi di lavoro all’estero, in Paesi non convenzionati con l’Italia in materia di previdenza sociale.
Questo riscatto può avvenire solo se si verificano due precise condizioni:
– il periodo di lavoro svolto all’estero deve essere stato effettuato alle dipendenze di terzi: di conseguenza non è possibile riscattare i periodi di lavoro autonomo;
– essere in possesso della cittadinanza italiana.
La domanda di riscatto deve essere inoltrata all’Inps della propria località di residenza e deve essere accompagnata da documenti originali in grado di attestare l’esistenza e la durata del rapporto di lavoro (lettera di assunzione, buste paga ecc.).
Non disponendo di tali documenti possono risultare utili le dichiarazioni delle autorità consolari italiane o dell’ente straniero che controlla l’immigrazione.
È valida per l’Inps anche la dichiarazione fatta “ora per allora” dal datore di lavoro a condizione, però, che vi sia la convalida delle autorità consolari italiane.
Dopo aver pagato il valore di riscatto, i contributi accreditati per il lavoro all’estero sono completamente equiparati ai contributi obbligatori e, perciò, utili per la determinazione della pensione di vecchiaia o di anzianità.
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