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Come fare per riscattare gli anni di lavoro all’estero

Vediamo con l’aiuto di questa guida come riscattare, ai fini pensionistici, gli anni di lavoro all’estero.

Un lavoratore italiano, in base all’art. 51 della legge 153 del 1969, può riscattare a proprie spese i periodi di lavoro all’estero, in Paesi non convenzionati con l’Italia in materia di previdenza sociale.

Questo riscatto può avvenire solo se si verificano due precise condizioni:
– il periodo di lavoro svolto all’estero deve essere stato effettuato alle dipendenze di terzi: di conseguenza non è possibile riscattare i periodi di lavoro autonomo;
– essere in possesso della cittadinanza italiana.

La domanda di riscatto deve essere inoltrata all’Inps della propria località di residenza e deve essere accompagnata da documenti originali in grado di attestare l’esistenza e la durata del rapporto di lavoro (lettera di assunzione, buste paga ecc.).
Non disponendo di tali documenti possono risultare utili le dichiarazioni delle autorità consolari italiane o dell’ente straniero che controlla l’immigrazione.
È valida per l’Inps anche la dichiarazione fatta “ora per allora” dal datore di lavoro a condizione, però, che vi sia la convalida delle autorità consolari italiane.

Dopo aver pagato il valore di riscatto, i contributi accreditati per il lavoro all’estero sono completamente equiparati ai contributi obbligatori e, perciò, utili per la determinazione della pensione di vecchiaia o di anzianità.